|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 27 ottobre 2017
Circolare n. 183/2017
Oggetto: Lavoro – Conciliazione
tempi di vita e di lavoro – Decreto Interministeriale 12.9.2017 su G.U. n. 248
del 23.10.2017.
In
attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo n. 80/2015 (Jobs Act) è
stata sbloccata l’operatività degli sgravi contributivi per le imprese che
attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali favoriscano la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Si evidenziano
di seguito gli aspetti principali del decreto.
·
Il
beneficio è riconosciuto alle imprese che con accordi sindacali disciplinino
almeno due delle misure di conciliazione espressamente indicate dal decreto; in
particolare tali misure sono state suddivise in tre categorie denominate
rispettivamente genitorialità (tra
cui sono compresi il congedo di paternità e gli asili nido), flessibilità organizzativa (tra cui sono
compresi il lavoro agile, la flessibilità oraria in entrata e uscita ed il part
time) e welfare aziendale (tra cui sono
comprese le convenzioni con strutture per servizi di cura); affinché lo sgravio
sia riconosciuto è necessario che almeno una delle misure di conciliazione
adottate rientri in una delle prime due suddette categorie.
·
Hanno
diritto agli sgravi le imprese che abbiano stipulato e depositato contratti
collettivi aziendali tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018; le stesse
dovranno inoltre trasmettere in via telematica all’INPS l’istanza relativa alla
richiesta dello sgravio entro il 15 novembre 2017, per i contratti depositati
entro il 31 ottobre 2017 ed entro il 15 settembre 2018, per i contratti
depositati entro il 31 agosto 2018; per la presentazione delle istanze l’INPS
provvederà a fornire le relative istruzioni operative.
·
La
misura del beneficio sarà determinata successivamente dall’INPS in funzione del
numero di istanze presentate e delle dimensioni aziendali dei datori di lavoro
richiedenti; la misura finale in ogni caso non potrà eccedere il 5%
dell’imponibile previdenziale dichiarato dall’impresa richiedente.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 124/2015
|
Codirettore |
|
|
Gr/gr |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |